per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove  norme
sulle nomine di competenza degli organi di direzione  politica  della
Regione Abruzzo), nella  parte  in  cui  si  applicava  al  Direttore
dell'ente «Abruzzo-Lavoro»; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art 1, comma 2, della legge reg.  Abruzzo  n.  27
del 2005, sollevata, in riferimento all'art. 97  della  Costituzione,
dalla  Corte  di  cassazione,  sezione  lavoro,  con  l'ordinanza  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2016. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                    F.to: Gabriella Paola MELATTI