ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1,
della  legge  della  Regione  siciliana  12  agosto   2014,   n.   21
(Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014.
Variazioni al bilancio di previsione della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di
stabilita' regionale". Disposizioni varie),  promosso  dal  Tribunale
ordinario di Gela nel procedimento vertente tra G.L. e  il  Consorzio
per l'Area di sviluppo industriale (ASI) di Gela  in  liquidazione  -
gestione separata IRSAP (Istituto regionale  per  lo  sviluppo  delle
attivita' produttive), con ordinanza del 4 novembre 2014, iscritta al
n. 150 del  registro  ordinanze  2015  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34,  prima  serie  speciale,  dell'anno
2015. 
    Visto l'atto di intervento della Regione siciliana; 
    udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016  il  Giudice
relatore Silvana Sciarra. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con ordinanza del 4 novembre 2014, iscritta  al  n.  150  del
registro ordinanze 2015, il Tribunale ordinario di Gela, in  funzione
di  giudice  del  lavoro,  ha  sollevato  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art.  8,  comma  1,  della  legge  della  Regione
siciliana 12 agosto 2014, n.  21  (Assestamento  del  bilancio  della
Regione per  l'anno  finanziario  2014.  Variazioni  al  bilancio  di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche
alla  legge  regionale  28   gennaio   2014,   n.   5   "Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale". Disposizioni varie), in riferimento agli artt. 2, 3,  36,
primo comma,  38,  secondo,  terzo,  quarto  e  quinto  comma,  della
Costituzione. 
    Il giudice  rimettente  e'  investito  della  domanda  cautelare,
proposta, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura  civile,  da
G.L., dipendente del Consorzio per l'Area di sviluppo industriale  di
Gela (d'ora innanzi, «Consorzio ASI»). 
    Il ricorrente nel giudizio principale asserisce di percepire, dal
1°  gennaio  2004,  una  pensione  erogata  in  via  sostitutiva  dal
Consorzio ASI in base alle previsioni  dell'art.  12,  comma  3,  del
regolamento interno, adottato con  decreto  dell'Assessore  regionale
per l'industria 5 aprile 2001 (Approvazione del testo coordinato  del
regolamento di organizzazione-tipo e  del  regolamento  organico  del
personale-tipo dei consorzi per l'area di sviluppo industriale  della
Sicilia), che recita: «Nel  caso  in  cui  il  dipendente  non  abbia
maturato il diritto a pensione da parte dell'INPDAP, sulla base delle
norme vigenti all'atto del provvedimento, ed  abbia  invece  maturato
tale diritto sulla base  delle  norme  in  vigore  per  i  dipendenti
dell'Amministrazione regionale,  il  Consorzio  dovra'  corrispondere
allo stesso quest'ultimo  trattamento,  provvedendo  nel  contempo  a
richiedere la  costituzione  di  una  posizione  assicurativa  presso
l'INPS ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 o presso lo  stesso
INPDAP». 
    Il giudice a quo evidenzia che sulla  posizione  del  ricorrente,
beneficiario  del  trattamento  previdenziale  corrisposto   in   via
sostitutiva dal Consorzio ASI, incide la disposizione  censurata:  «A
decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  e'
fatto divieto, per l'Amministrazione regionale e per gli enti  e  gli
organismi di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991,
n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' per le societa'
a partecipazione totale o maggioritaria  della  Regione,  di  erogare
trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o  sostitutivi  in
assenza di una espressa previsione legislativa regionale e/o  statale
che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entita' e
la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci». 
    Per  corroborare  la  valutazione  di   rilevanza,   il   giudice
rimettente  passa  in  rassegna  gli   enunciati   che   tale   norma
racchiudeva, prima della promulgazione definitiva. 
    Nella versione originaria l'art. 8 della legge  regionale  n.  21
del 2014 si  prefiggeva  di  mantenere  inalterata  l'erogazione  dei
trattamenti previdenziali gia' maturati. 
    Le disposizioni  che  escludevano  il  divieto  di  corrispondere
trattamenti di previdenza e quiescenza integrativi o sostitutivi  per
i trattamenti in godimento e per i rapporti gia'  avviati  alla  data
del 31 dicembre 1991, impugnate dal Commissario dello  Stato  per  la
carente indicazione delle coperture finanziarie, sono  state  espunte
dal testo promulgato. 
    In   forza   delle   disposizioni   cadute   al   momento   della
promulgazione, le gestioni separate dei Consorzi ASI avrebbero dovuto
erogare i trattamenti previdenziali stabiliti da leggi e  regolamenti
vigenti alla data di entrata in  vigore  della  legge  della  Regione
siciliana 12 gennaio 2012, n. 8 (Costituzione dell'Istituto regionale
per lo sviluppo delle attivita' produttive). In  caso  di  incapienza
delle  liquidazioni,  l'Istituto  regionale  per  lo  sviluppo  delle
attivita' produttive avrebbe anticipato il pagamento dei  trattamenti
previdenziali, rivalendosi nei confronti delle gestioni separate. 
    In punto di rilevanza, il giudice  rimettente  argomenta  che  la
disciplina, cosi' come promulgata  a  seguito  dell'impugnazione  del
Commissario  dello  Stato,  preclude  l'erogazione  del   trattamento
pensionistico e conduce al  rigetto  delle  pretese  del  ricorrente,
pensionato affetto, tra l'altro, da una  disabilita'  grave.  Questi,
per effetto della  normativa  sopravvenuta,  rischierebbe  di  vedere
sacrificato  in  maniera   irreparabile   il   diritto   a   condurre
un'esistenza libera e dignitosa. 
    Con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione,  il
giudice a quo osserva che la disposizione  censurata  interrompe  con
effetto immediato l'erogazione della pensione fino all'emanazione  di
una normativa regionale e statale. In tal  modo  essa  vanificherebbe
l'affidamento riposto dall'avente diritto e sopprimerebbe in  maniera
definitiva e  irragionevole  un  diritto  gia'  sorto,  definito  dal
rimettente "diritto quesito". 
    Secondo il giudice a quo, la disciplina in esame viola il diritto
a  un  trattamento  previdenziale  proporzionato,   al   pari   della
retribuzione, alla quantita' e alla qualita' del  lavoro  prestato  e
idoneo ad assicurare al  lavoratore  e  alla  sua  famiglia  i  mezzi
adeguati a condurre un'esistenza libera e dignitosa. 
    Il riferimento all'obbligo di assicurare l'equilibrio economico e
finanziario (art. 81 Cost.) non giustificherebbe  la  lesione  di  un
diritto inviolabile della persona,  ne'  il  venir  meno  dei  doveri
inderogabili di solidarieta' economica e sociale (art. 2 Cost.). 
    2.- E' intervenuta nel giudizio la Regione  siciliana,  chiedendo
di dichiarare  inammissibile  o,  comunque,  infondata  la  questione
sollevata dal Tribunale ordinario di Gela. 
    Dal  punto  di  vista  della  Regione  intervenuta,  il   giudice
rimettente non  ha  compiutamente  ricostruito  il  quadro  normativo
regionale in tema di  previdenza  sostitutiva,  che  si  affianca  al
sistema pensionistico generale e al sistema puramente privatistico, e
ha evocato i parametri costituzionali, senza svolgere  argomentazioni
sufficienti  circa  le  ragioni  del  paventato  contrasto  e   senza
sperimentare un'interpretazione conforme alla Costituzione. 
    Da tali lacune discenderebbe l'inammissibilita'  della  questione
proposta. 
    Nel merito, non sarebbe pertinente il richiamo all'art. 36 Cost.,
che concerne il  diritto  alla  retribuzione  e  non  il  trattamento
pensionistico in senso stretto. 
    Quanto alle censure  incentrate  sulla  violazione  dell'art.  38
Cost.,   rientrerebbe   nella   discrezionalita'   del    legislatore
salvaguardare la parte  di  pensione  necessaria  a  garantire  mezzi
adeguati alle esigenze di vita e  razionalizzare  il  vigente  quadro
normativo. 
    La  Regione,  a  tale  riguardo,  ricorda  che  la   magistratura
contabile  siciliana,  in  sede  di  controllo,  ha   ricondotto   la
disciplina  a  un  disegno  complessivo,  preordinato  ad  assicurare
l'equilibrio delle  risorse  del  bilancio.  In  tale  ottica,  oneri
continuativi,   destinati   a   protrarsi   nel   tempo,    sarebbero
incompatibili con la finalita' di spedita  definizione  dei  rapporti
facenti capo ai soppressi Consorzi ASI. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il Tribunale ordinario di Gela, in funzione  di  giudice  del
lavoro, nell'ambito di un procedimento d'urgenza (art. 700 del codice
di  procedura  civile),  dubita  della  legittimita'   costituzionale
dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione siciliana  12  agosto
2014, n. 21 (Assestamento  del  bilancio  della  Regione  per  l'anno
finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della  Regione
per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale  28
gennaio 2014, n. 5  "Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per
l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale". Disposizioni varie). 
    Il  giudice  rimettente  assume  che  la  disposizione  impugnata
contrasti con gli artt. 2, 3, 36, primo comma, e 38, secondo,  terzo,
quarto e  quinto  comma,  della  Costituzione,  in  quanto  lederebbe
"diritti quesiti", sopprimendoli ex abrupto con scelta irrazionale ed
arbitraria (art. 3  Cost.),  e  pregiudicherebbe  il  diritto  a  una
retribuzione proporzionata al lavoro svolto e sufficiente a garantire
un'esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.). 
    Secondo  il  giudice  a  quo,   tale   diritto   presiede   anche
all'attuazione del  rapporto  previdenziale  (art.  38  Cost.)  e  si
raccorda, per altro verso,  a  un  diritto  inviolabile  dell'uomo  e
all'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta'  economica  e
sociale (art. 2 Cost.). 
    Il giudice rimettente, prima di decidere sulla cautela  invocata,
chiede a questa Corte di dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
«dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Sicilia n. 21 del 12
agosto  2014  (Legge  di  stabilita'  regionale)  in  relazione  agli
articoli 36, comma 1, 38, commi 2, 3, 4 e 5, 3, commi 1 e 2 e 2 della
Costituzione, nella parte in cui sancisce il divieto  di  erogare  il
trattamento pensionistico, di natura  sostitutiva,  gia'  maturato  e
goduto dal lavoratore grazie alla normativa  regionale  illo  tempore
applicabile, sino alla emanazione di una legge, statale o  regionale,
che ne definisca l'ambito di applicazione, i presupposti, l'entita' e
la relativa copertura a carico dei rispettivi bilanci». 
    2.-  La  questione  proposta  si  sottrae   alle   eccezioni   di
inammissibilita', formulate dalla Regione siciliana. 
    2.1.- La ricostruzione del  quadro  normativo,  tratteggiata  dal
giudice rimettente, non presenta le carenze denunciate  dalla  difesa
della Regione. 
    Il giudice a quo prende le mosse dall'art. 17, lettera f),  dello
statuto della Regione siciliana (regio decreto legislativo 15  maggio
1946, n. 455 - Approvazione dello statuto  della  Regione  siciliana,
convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948,  n.  2),  che
consente  all'Assemblea  regionale  di  legiferare  in   materia   di
«rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale», e si  premura
di collocare la  disposizione  censurata  all'interno  di  un  quadro
evolutivo, che ha interessato i trattamenti pensionistici integrativi
e sostitutivi dei dipendenti della Regione siciliana e  dei  Consorzi
per le aree di sviluppo industriale (Consorzi ASI). 
    2.2.- Anche l'eccezione di genericita' delle censure deve  essere
disattesa. 
    Per  ciascuno  dei  parametri  evocati,  il  giudice   rimettente
illustra i profili di contrasto con la Carta fondamentale e  avvalora
tali notazioni con il richiamo alla giurisprudenza di  questa  Corte,
che dagli artt. 36, primo comma, e 38, secondo comma,  Cost.  enuclea
il principio di proporzionalita' e  di  adeguatezza  del  trattamento
previdenziale. 
    2.3.- Il giudice rimettente ha anche esplorato un'interpretazione
conforme al dettato costituzionale. 
    Nel  dar  conto   delle   ragioni   sottese   all'interpretazione
prescelta,  egli  ritiene  invalicabile  il  tenore  letterale  della
disposizione che e' chiamato ad applicare e afferma  che:  «All'esito
dell'impugnazione da parte del Commissario regionale della  normativa
sopra richiamata, il pagamento della pensione del ricorrente e' stato
integralmente interrotto e, applicandosi l'art. 8 della legge  citata
al caso di specie, non sussiste alcuna  interpretazione,  per  quanto
estensiva essa  possa  essere,  per  far  dire  alla  legge  l'esatto
contrario di quanto essa dice ora (o  meglio  per  interpretarla  nel
senso delle disposizioni che  sono  state  soppresse  nella  versione
definitiva)». 
    La  fondatezza  dell'interpretazione  privilegiata  dal   giudice
rimettente non si riverbera  sull'ammissibilita'  della  questione  e
attiene piuttosto al merito, che e' ora  possibile  scrutinare,  dopo
aver sgombrato il campo dalle eccezioni preliminari (sentenza n.  262
del 2015, punto 2.3. del Considerato in diritto). 
    3.- La questione non e' fondata. 
    3.1.- La legge della Regione  siciliana  4  gennaio  1984,  n.  1
(Disciplina dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per  i
nuclei  di  industrializzazione  della  Sicilia),  nell'alveo   delle
previsioni dettate dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
marzo 1978, n. 218 (Testo unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno), ha disciplinato le competenze e gli organi dei consorzi
per  le  aree  di  sviluppo   industriale   e   per   i   nuclei   di
industrializzazione della Sicilia (Consorzi ASI), configurandoli come
«enti di diritto pubblico non economici sottoposti alla  vigilanza  e
tutela dell'Assessore regionale per l'industria» (art. 2,  comma  1),
deputati a «favorire l'insediamento di piccole e medie imprese  nelle
aree  attrezzate  secondo  gli  indirizzi  stabiliti   dagli   organi
regionali all'uopo preposti» (art. 3, comma 1). 
    La legge  regionale  citata  ha  demandato  ai  Consorzi  ASI  la
potesta'  di  adottare  «nuovi  regolamenti  organici  del  personale
adeguati  alla  normativa   regionale,   sulla   base   di   apposito
regolamento-tipo    predisposto    dall'Assessore    regionale    per
l'industria» (art. 37). 
    Tale regolamento-tipo sul personale dei  consorzi,  adottato  con
decreto dell'Assessore per l'industria 5  aprile  2001  (Approvazione
del testo coordinato del regolamento  di  organizzazione-tipo  e  del
regolamento organico del personale-tipo dei consorzi  per  l'area  di
sviluppo industriale  della  Sicilia)  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 1° giugno 2001, n. 27,  ha  dettato
prescrizioni  in  tema  di  trattamenti  previdenziali   sostitutivi,
rilevanti nell'odierno giudizio  di  costituzionalita',  e,  in  tale
ambito, ha cosi' disposto: «Nel caso in cui il dipendente  non  abbia
maturato il diritto a pensione da parte dell'INPDAP, sulla base delle
norme vigenti all'atto del provvedimento, ed  abbia  invece  maturato
tale diritto sulla base  delle  norme  in  vigore  per  i  dipendenti
dell'Amministrazione regionale,  il  consorzio  dovra'  corrispondere
allo stesso quest'ultimo  trattamento,  provvedendo  nel  contempo  a
richiedere la  costituzione  di  una  posizione  assicurativa  presso
l'INPS, ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322 o presso lo stesso
INPDAP» (art. 12, comma 3). 
    3.2.- La legge della Regione siciliana  12  gennaio  2012,  n.  8
(Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attivita'
produttive), allo scopo di promuovere «l'insediamento  delle  imprese
nelle  aree  destinate  allo  svolgimento  di  attivita'   produttive
attraverso lo sviluppo e l'implementazione  delle  azioni  necessarie
per favorire l'avvio di nuove iniziative produttive e per  potenziare
ed innovare quelle gia' esistenti» (art. 2, comma 1), ha dato impulso
alla  creazione  dell'Istituto  regionale  per  lo   sviluppo   delle
attivita'  produttive  (IRSAP),   «ente   pubblico   non   economico,
sottoposto  alla  vigilanza,  indirizzo,  controllo  e  tutela  della
Regione per il tramite  dell'Assessorato  regionale  delle  attivita'
produttive» (art. 1, comma 1). 
    All'istituzione dell'IRSAP hanno fatto riscontro la  soppressione
e  la  liquidazione  dei  Consorzi  ASI,  secondo  le  fasi  scandite
dall'art. 19. 
    La legge prefigura il compimento delle operazioni di liquidazione
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge
regionale, «con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione  e
la definizione  delle  posizioni  attive  e  passive  della  gestione
liquidatoria» (art. 19, comma 4, primo periodo). 
    Ultimata la procedura, «la gestione dei singoli Consorzi  per  le
aree di sviluppo industriale transita all'Istituto» (art.  19,  comma
4, secondo periodo). 
    Ove il termine di centottanta giorni trascorra  infruttuosamente,
«i rapporti attivi e passivi dei soppressi Consorzi per  le  aree  di
sviluppo industriale transitano in apposite gestioni  a  contabilita'
separata presso l'Istituto tale da garantire ed assicurare l'assoluta
distinzione delle masse patrimoniali, dei rapporti di credito e delle
passivita' di ogni singolo Consorzio  soppresso,  e  cio'  sino  alla
definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione» (art. 19, comma
8, primo periodo). 
    In sede d'interpretazione autentica  (art.  64,  comma  1,  primo
periodo, della legge della Regione siciliana 15 maggio  2013,  n.  9,
recante «Disposizioni programmatiche e correttive  per  l'anno  2013.
Legge  di  stabilita'  regionale»),  il  legislatore   regionale   ha
specificato che i Consorzi ASI, transitati  nella  gestione  separata
presso  l'IRSAP,   «mantengono   la   propria   originaria   autonoma
personalita'  giuridica»,  finche'  l'Assessore  regionale   per   le
attivita' produttive,  di  concerto  con  l'Assessore  regionale  per
l'economia, non attesti con decreto la chiusura delle  operazioni  di
liquidazione. 
    La legge interpretativa  ripropone  la  netta  distinzione  delle
masse  patrimoniali  delle  gestioni  separate  dei  Consorzi  ASI  e
dell'IRSAP: «In nessun caso e' consentito che  le  singole  posizioni
debitorie dei soppressi Consorzi ASI transitino all'IRSAP ovvero  nel
bilancio della Regione» (art. 64,  comma  1,  ultimo  periodo,  della
legge regionale n. 9 del 2013). 
    3.3.- La disciplina censurata corre  parallela  alla  travagliata
transizione dai Consorzi ASI all'IRSAP e offre il fianco a incertezze
applicative, oltre a ingenerare interpretazioni contrastanti. 
    Sia  le  Corti  di  merito,  adite  con  ricorsi  d'urgenza,  sia
l'Assemblea regionale, con  atti  di  sindacato  ispettivo,  si  sono
cimentate con le  concrete  implicazioni  di  tale  normativa  e,  in
particolare,  con  la  sua   discussa   incidenza   sui   trattamenti
previdenziali integrativi e  sostitutivi,  corrisposti  dai  Consorzi
ASI. 
    4.- Il giudice rimettente muove dalla premessa che la  disciplina
sottoposta al vaglio di  costituzionalita'  inibisca  -  con  effetto
immediato  -  la   corresponsione   dei   trattamenti   previdenziali
integrativi e sostitutivi, originariamente a carico dei Consorzi ASI. 
    Tale   interpretazione   sarebbe   suffragata    dalla    mancata
promulgazione delle norme volte a salvaguardare  i  trattamenti  gia'
corrisposti e a regolare il  riparto  degli  oneri  tra  le  gestioni
separate e l'IRSAP. 
    5.- Il presupposto  interpretativo  che  accomuna  le  molteplici
censure si rivela, nondimeno, erroneo. 
    5.1.-  Il  divieto  di  erogare  «trattamenti  di  previdenza   e
quiescenza integrativi o  sostitutivi  in  assenza  di  una  espressa
previsione  legislativa  regionale  e/o  statale  che  ne   definisca
l'ambito di applicazione, i  presupposti,  l'entita'  e  la  relativa
copertura a carico dei rispettivi bilanci»  non  sospende  i  diritti
previdenziali  dei   dipendenti   dei   Consorzi   ASI   in   maniera
indiscriminata,  ma  li  pone  in  connessione  con   un   fondamento
normativo, che ne determini i presupposti, gli importi, la  copertura
finanziaria. 
    Per quel che riguarda i Consorzi ASI, tale fondamento  normativo,
limitatamente ai trattamenti  gia'  liquidati,  si  rinviene  in  una
complessa trama di disposizioni, che lega la disciplina speciale  del
personale dei Consorzi (art. 37 della legge regionale n. 1 del  1984)
alle previsioni generali, dettate dalla legge della Regione siciliana
23 febbraio 1962, n. 2, con riguardo alle «Norme per  il  trattamento
di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione».
Da questa disciplina di portata generale  si  evince  che  i  diritti
vantati dai  titolari  di  trattamenti  previdenziali  sostitutivi  e
integrativi riflettono la natura pubblicistica dei consorzi. 
    5.2.- La disciplina della  liquidazione  dei  Consorzi  ASI,  pur
modulando  con  caratteri  peculiari  i  rapporti  tra   i   Consorzi
soppressi, le gestioni separate dei Consorzi e l'IRSAP, non  soltanto
non ha scalfito il fondamento normativo prima indicato, ma lo  assume
come presupposto. 
    Questo e' dato intendere dalla scelta del  legislatore  regionale
che ha disciplinato l'avvicendarsi dei soggetti obbligati  (art.  19,
comma 8, della legge regionale n. 8 del 2012) e ha  cosi'  confermato
il permanere dei diritti previdenziali, coinvolti  nella  successione
tra gli enti.  L'assetto  descritto  e'  coerente  con  il  carattere
spiccatamente pubblicistico della procedura  di  liquidazione  e  non
dovrebbe dunque tramutarsi  in  un'impropria  vicenda  estintiva  dei
diritti e degli obblighi riconducibili ai Consorzi. 
    5.3.- Non rilevano, a questo proposito, circostanze  contingenti,
che hanno accompagnato l'approvazione della legge. In particolare, e'
ininfluente che il legislatore,  nell'originaria  formulazione  della
norma, avesse introdotto un'espressa  clausola  di  salvaguardia  dei
trattamenti gia' maturati e avesse disposto il permanere dell'obbligo
delle gestioni  separate  dei  Consorzi  e  la  correlativa  facolta'
dell'IRSAP di anticipare alle gestioni separate gli importi dovuti  a
titolo di trattamento previdenziale sostitutivo o integrativo. 
    Alla mancata approvazione di una specifica disciplina transitoria
non si puo' annettere un significato dirimente, giacche'  operano  le
previsioni dell'art. 19, comma 8, della  legge  regionale  n.  8  del
2012, finalizzate a regolare i rapporti tra le gestioni separate  dei
Consorzi e l'IRSAP. 
    Il giudice rimettente da' rilievo al raffronto con un  testo  che
non ha mai visto la luce e,  nell'accentuare  le  imperfezioni  della
legge promulgata, tralascia di ricostruirne in chiave sistematica  il
contenuto precettivo. Tale prospettiva sistematica fuga  ogni  dubbio
sul  fondamento  normativo  che,  per   i   Consorzi   ASI,   assiste
l'erogazione dei trattamenti previdenziali e sul fatto che il divieto
di corrispondere tali trattamenti operi soltanto quando un fondamento
normativo, sul versante della legislazione statale o  regionale,  non
si ravvisi. 
    Rimane ferma la necessita', gia' affermata  dal  legislatore,  di
garantire adeguatamente la copertura finanziaria. 
    Non e' dunque  pertinente  il  richiamo  alla  giurisprudenza  di
questa Corte, che distingue  tra  la  modificazione,  rispettosa  del
canone di ragionevolezza, delle  situazioni  sostanziali  fondate  su
leggi  anteriori  e  l'eliminazione   integrale   di   una   pensione
legittimamente attribuita, lesiva dei diritti  fondamentali  connessi
al rapporto previdenziale (sentenze n. 446 del 2002, n. 416 del  1999
e n. 211 del 1997). 
    6.- Tali considerazioni implicano  l'infondatezza  delle  censure
proposte.