per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma,  e  5,  primo
comma, del regio decreto  16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del
fallimento,   del   concordato    preventivo,    dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta  amministrativa),  sollevata,
in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41,  secondo
comma,  della  Costituzione,  dal  Tribunale  ordinario  di  Vicenza,
sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2) dichiara la  manifesta  inammissibilita'  della  questione  di
legittimita' costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5,  primo
comma, del r.d. n. 267 del 1942, sollevata, in riferimento agli artt.
2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione,
dal  Tribunale  ordinario  di  Vicenza,  sezione  fallimentare,   con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA