per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vicenza, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 147, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. n. 267 del 1942, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Vicenza, sezione fallimentare, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2016. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA