per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione sulle altre  questioni
promosse dalla ricorrente con il medesimo ricorso; 
    dichiara  l'inammissibilita'  della  questione  di   legittimita'
costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera g),  del  decreto-legge
12  settembre  2014,  n.  133  (Misure  urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione
del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza  del  dissesto
idrogeologico  e  per  la  ripresa   delle   attivita'   produttive),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  11
novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento  agli  artt.  3,  23,
117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della  Costituzione,  dalla
Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2016. 
 
                                F.to: 
                  Alessandro CRISCUOLO, Presidente 
                       Paolo GROSSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016. 
 
                           Il Cancelliere 
                        F.to: Roberto MILANA