per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla ricorrente con il medesimo ricorso; dichiara l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera g), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promossa, in riferimento agli artt. 3, 23, 117, terzo e quarto comma, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2016. F.to: Alessandro CRISCUOLO, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016. Il Cancelliere F.to: Roberto MILANA