ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nei giudizi per  conflitto  di  attribuzione  tra  enti  sorti  a
seguito del decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze  17
giugno 2014 (Riparto del contributo alla  finanza  pubblica  previsto
dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento  e
Bolzano. Determinazione dell'accantonamento), promossi dalla  Regione
autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e dalla Provincia  autonoma  di
Bolzano, con ricorsi notificati il 21-26 agosto  e  il  25-29  agosto
2014, depositati in cancelleria il 22 agosto ed il 9  settembre  2014
ed iscritti ai nn. 9 e 11 del registro conflitti tra enti 2014. 
    Visti gli atti di costituzione del Presidente del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 18  maggio  2016  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che, con i ricorsi iscritti rispettivamente al reg. ric.
n. 9 e n. 11 del  2014,  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno  proposto  conflitto
di attribuzione nei confronti  dello  Stato  per  l'annullamento  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  17  giugno  2014
(Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto  dall'articolo
16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano.
Determinazione dell'accantonamento); 
    che in  particolare  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste ha proposto  conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del
citato decreto in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 119, della
Costituzione, ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza
di cui all'art. 3 Cost., agli artt. 2, primo comma,  lettera  a),  3,
primo  comma,  lettera  f),  4,  12,  48-bis   e   50   della   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la  Valle
d'Aosta), in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7  della  legge  26
novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento  finanziario  della
regione Valle d'Aosta); 
    che in particolare la Provincia autonoma di Bolzano  ha  proposto
conflitto  di  attribuzione  nei  confronti  del  citato  decreto  in
riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt.  5
e 120 Cost., al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3  Cost.,
agli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige),  in  relazione
all'art. 2, commi da 106 a 126, della legge 23 dicembre 2009, n.  191
(Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2010); 
    che con riguardo a tutti i ricorsi si e' costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendone il rigetto, in  quanto  le  censure
mosse alle norme impugnate sarebbero inammissibili o,  comunque,  non
fondate; 
    che successivamente,  a  seguito  degli  accordi  in  materia  di
finanza pubblica conclusi con il Governo rispettivamente il 21 luglio
2015 ed il 15 ottobre 2014, la Regione autonoma Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e la Provincia autonoma di Bolzano hanno rinunciato ai propri
ricorsi; 
    che  dette  rinunce  sono  state  accettate  dal  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
    Considerato che i ricorsi indicati in epigrafe, avendo ad oggetto
il medesimo atto, censurato  in  riferimento  a  parametri  in  larga
misura coincidenti, vanno riuniti; 
    che con riguardo alle questioni da scrutinare in questa  sede  vi
e' stata per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste  e  per
la Provincia autonoma di Bolzano rinuncia da parte  delle  ricorrenti
ed accettazione ad opera del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    che la rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti
accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi  dell'art.
25, comma 5, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, l'estinzione del processo.