per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara: 
    1) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettere
a), b), numero 2), c), numeri 1) e 2), e), f), g), h),  i),  l),  m),
n), o), p) e q), e comma  2,  della  legge  7  agosto  2015,  n.  124
(Deleghe  al   Governo   in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che i  decreti
legislativi attuativi siano adottati previa acquisizione  del  parere
reso in sede di Conferenza unificata, anziche' previa intesa in  sede
di Conferenza Stato-Regioni; 
    2) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettere
a), b), c), d), e), f), l), m), o), q), r), s) e t), della  legge  n.
124 del 2015, nella parte in cui, in combinato  disposto  con  l'art.
16, commi 1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il
Governo adotti i relativi decreti legislativi attuativi previo parere
in sede di Conferenza unificata, anziche' previa intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-Regioni; 
    3) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 18, lettere a),  b),
c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del  2015,
nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16, commi 1 e 4,
della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che il Governo adotti i
relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziche' previa
intesa, in sede di Conferenza unificata; 
    4) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, lettere b),  c),
d), g), h), l), m), n), o), p), s), t) e u), della legge n.  124  del
2015, nella parte in cui, in combinato disposto con l'art. 16,  commi
1 e 4, della medesima legge n. 124 del 2015, prevede che  il  Governo
adotti  i  relativi  decreti  legislativi  attuativi  previo  parere,
anziche' previa intesa, in sede di Conferenza unificata; 
    5) inammissibile  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
degli artt. 1, comma 1, e 23, comma 1, della legge n. 124  del  2015,
promossa, in riferimento agli artt.  81  e  119  della  Costituzione,
dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 
    6)  non  fondata  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, della legge  n.
124 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 117, secondo, terzo
e quarto comma, 118 e  119  Cost.,  nonche'  al  principio  di  leale
collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione  Veneto
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 novembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2016. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA