per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  della   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 24 novembre 1981,
n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento  agli
artt. 3 e 117,  primo  comma,  della  Costituzione,  quest'ultimo  in
relazione all'art. 7 della Convenzione europea  per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata  a  Roma
il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto
1955, n. 848,  all'art.  15  del  Patto  internazionale  relativo  ai
diritti civili e politici, adottato a New York il 16  dicembre  1966,
ratificato e reso esecutivo  con  legge  25  ottobre  1977,  n.  881,
nonche' all'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali  dell'Unione
europea, proclamata  a  Nizza  il  7  dicembre  2000,  dal  Tribunale
ordinario di Cassino, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 gennaio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA