per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse con il medesimo ricorso; 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' dell'art. 5, commi da 1 a 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, promosse, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' dell'art. 5, commi da 1 a 6, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015, promosse, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. e al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Franco MODUGNO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA