per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione sulle altre  questioni
promosse con il medesimo ricorso; 
    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita'  dell'art.
5, commi  da  1  a  6,  del  decreto-legge  19  giugno  2015,  n.  78
(Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2015, n. 125, promosse, in riferimento agli artt.  117,  terzo
comma, e 118 della Costituzione, dalla Regione Veneto con il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' dell'art. 5,
commi da 1 a 6, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015,  promosse,
in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. e  al  principio  di
leale collaborazione di cui all'art. 120  della  Costituzione,  dalla
Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA