per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della legge della Regione Veneto  16  marzo  2015,  n.  4
(Modifiche di leggi regionali e disposizioni in  materia  di  governo
del territorio e di aree naturali protette regionali),  limitatamente
al riferimento alla lettera «b)» dell'art. 17, comma 3,  della  legge
regionale n. 11  del  2004  e  alle  parole  «e  degli  ambiti  degli
interventi disciplinati puntualmente». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA