per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge della Regione Veneto 16 marzo 2015, n. 4 (Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali), limitatamente al riferimento alla lettera «b)» dell'art. 17, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004 e alle parole «e degli ambiti degli interventi disciplinati puntualmente». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA