per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 30, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.  87  (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della  Corte  costituzionale),
sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25,  secondo  comma,  e  117,
primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Como  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Marta CARTABIA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA