per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 6,  comma  2,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita  dall'articolo
1, comma 39, della legge  8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di
ricongiunzione, di riscatto e  di  prosecuzione  volontaria  ai  fini
pensionistici), sollevata, in  riferimento  agli  artt.  3,  primo  e
secondo  comma,  35,  primo  comma,  e  38,  secondo   comma,   della
Costituzione,  dalla  Corte  d'appello  di  Trieste  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA