per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Silvana SCIARRA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA