per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   manifestamente   inammissibili   le    questioni    di
legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis  del  codice  penale  e
dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo  2015,  n.  28,  recante
«Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare  tenuita'
del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della  legge
28 aprile 2014, n. 67», in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e  111
della Costituzione, e agli artt. 3  e  48  della  Carta  dei  diritti
fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza  il  7  dicembre
2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007  a  Strasburgo,
sollevate dal Giudice di pace di Matera, con le ordinanze indicate in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA