per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 131-bis del codice penale e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni in materia di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67», in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27 e 111 della Costituzione, e agli artt. 3 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, sollevate dal Giudice di pace di Matera, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 febbraio 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA