per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 464-bis e seguenti del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giorgio LATTANZI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA