per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara  manifestamente  inammissibili   le   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 464-bis e seguenti del codice
di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e  27
della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Prato, con l'ordinanza
indicata in epigrafe; 
    2) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis del  codice  penale,  sollevate,  in
riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione,  dal  Tribunale
ordinario di Prato, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA