per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 36 del decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'art. 12 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7
agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e  97
della Costituzione, dalla Corte d'appello di  Roma,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA