per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 42 e  44,
commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 4 marzo 2016, n.
5 (Collegato alla Legge di stabilita' regionale 2016); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art.
20 della  legge  della  Regione  Basilicata  8  agosto  2012,  n.  16
(Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio  finanziario
2012 e del bilancio pluriennale  per  il  triennio  2012/2014),  come
sostituito  dall'art.  63,  comma  1,  della  legge   della   Regione
Basilicata n. 5 del 2016, limitatamente alle parole «al  netto  della
spesa per il personale  del  sistema  dell'emergenza  urgenza  118  e
dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture  non  ancora  strutturata  alla
data del 31 dicembre 2004». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA