per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 42 e 44, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Basilicata 4 marzo 2016, n. 5 (Collegato alla Legge di stabilita' regionale 2016); 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 20 della legge della Regione Basilicata 8 agosto 2012, n. 16 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014), come sostituito dall'art. 63, comma 1, della legge della Regione Basilicata n. 5 del 2016, limitatamente alle parole «al netto della spesa per il personale del sistema dell'emergenza urgenza 118 e dell'IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA