per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1  della  legge
della  Regione  Liguria  7  aprile  2015,  n.  12  (Disposizioni   di
adeguamento della normativa  regionale),  sostitutivo  dell'art.  91,
comma  1-bis,  della  legge  reg.  Liguria  21  giugno  1999,  n.  18
(Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti
locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), promossa
dal Presidente del Consiglio dei ministri,  in  riferimento  all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA