ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 6,  comma
3, 7, comma 6, 8, comma 4,  della  legge  della  Regione  Liguria  22
dicembre 2015, n. 22,  recante  «Modifiche  alla  legge  regionale  3
novembre 2009, n. 49 (Misure urgenti per il  rilancio  dell'attivita'
edilizia    e    per    la    riqualificazione     del     patrimonio
urbanistico-edilizio)», promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con ricorso notificato il 20-24 febbraio 2016, depositato in
cancelleria il 23 febbraio 2016 ed iscritto  al  n.  5  del  registro
ricorsi 2016. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria; 
    udito nella camera di consiglio  dell'8  marzo  2017  il  Giudice
relatore Giulio Prosperetti. 
    Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale
il 20-24 febbraio 2016 e depositato in  cancelleria  il  23  febbraio
2016 (reg. ric. n. 5 del  2016),  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ha impugnato gli artt. 6, comma 3, 7, comma 6, 8,  comma  4,
della legge della Regione Liguria 22 dicembre 2015,  n.  22,  recante
«Modifiche alla legge  regionale  3  novembre  2009,  n.  49  (Misure
urgenti  per  il  rilancio   dell'attivita'   edilizia   e   per   la
riqualificazione   del    patrimonio    urbanistico-edilizio)»,    in
riferimento agli artt. 117, primo e secondo comma, lettera s),  e  97
della Costituzione; 
    che, in particolare, l'art. 6, comma 3, della legge reg.  Liguria
n. 22 del 2015 attribuisce all'Ente parco la facolta' di  individuare
le aree del parco dove sono possibili  interventi  di  ampliamento  e
mutamento di destinazione  d'uso,  con  apposita  deliberazione,  che
costituisce variante al piano del parco; 
    che l'art. 7, comma 6, e l'art. 8,  comma  4,  della  legge  reg.
Liguria n. 22 del 2015, prevedono che l'approvazione  della  variante
al  piano  del  parco  «e'  comprensiva  del   contestuale   rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica regionale»; 
    che, con atto depositato il 1° aprile 2016, si e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Liguria  chiedendo,  sulla  base  di   diffuse
argomentazioni,     sostanzialmente     riconducibili     all'erronea
interpretazione della normativa regionale effettuata dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri, che il ricorso introduttivo del  presente
giudizio sia dichiarato non fondato. 
    Considerato che, con atto notificato alla Regione resistente il 4
ottobre 2016 e depositato l'11 ottobre  2016,  l'Avvocatura  generale
dello Stato, premesso che, con legge 5 luglio 2016,  n.  13,  recante
«Modifiche alla legge  regionale  3  novembre  2009,  n.  49  (Misure
urgenti  per  il  rilancio   dell'attivita'   edilizia   e   per   la
riqualificazione del patrimonio  urbanistico-edilizio)»,  la  Regione
Liguria ha modificato, nel senso indicato dal Governo,  le  impugnate
previsioni  della  legge  regionale  22  dicembre  2015,  n.  22,  ha
dichiarato, in conformita' alla delibera adottata dal  Consiglio  dei
ministri nella  seduta  del  15  settembre  2016,  di  rinunciare  al
ricorso; 
    che, con atto depositato il 17 gennaio 2017, il Presidente  della
Giunta regionale della Liguria ha dichiarato di accettare la rinuncia
al ricorso; 
    che, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i  giudizi
davanti  alla  Corte  costituzionale,  nei  giudizi  di  legittimita'
costituzionale in via principale, la rinuncia al  ricorso,  accettata
dalla parte costituita, determina l'estinzione del processo; 
    che, con specifico riferimento alle condizioni di  ammissibilita'
della costituzione in giudizio della Regione quale parte  resistente,
questa Corte - con la sentenza n. 37 del 2016 - ha chiarito  che  ne'
le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
ne' la legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme  sulla  costituzione  e  sul
funzionamento della Corte costituzionale) richiedono espressamente il
requisito della «previa deliberazione» della Giunta regionale, che e'
evocato dall'art. 32, comma 2, di tale legge «solo  come  presupposto
dell'iniziativa della Regione contro una legge statale [...] al pari,
del resto, di quanto dispone l'art. 31, comma 3, della stessa  legge,
a proposito della "previa deliberazione" del Consiglio  dei  ministri
per l'impugnativa di una legge regionale da parte del Governo»; 
    che tale decisione si fonda sul principio, di  portata  generale,
per  cui  le  disposizioni  che  prevedono   nullita',   preclusioni,
inammissibilita' e decadenze processuali si intendono assoggettate ad
un regime di stretta legalita'; 
    che,  in  ragione  della  sua  generalita',  tale  principio   e'
applicabile a tutti gli atti per  cui  le  norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale e la legge 11  marzo  1953,
n. 87 non prescrivono formalita' e,  quindi,  anche  all'accettazione
della rinuncia dell'impugnativa proposta dallo Stato; 
    che tale conclusione e' conforme alla legge regionale  statutaria
3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria),  che  si  limita
(all'art. 37, comma 1, lettera i)  ad  attribuire  la  rappresentanza
dell'ente in giudizio al Presidente  della  Giunta  regionale,  senza
ulteriori prescrizioni.