per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  12,  commi
1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n.  7
(Legge di stabilita' regionale 2016); 
    2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della  legge  11  marzo
1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12,  commi
5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2016. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO