per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 1, 2, 3 e 4, della legge della Regione Veneto 23 febbraio 2016, n. 7 (Legge di stabilita' regionale 2016); 2) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimita' costituzionale dell'art. 12, commi 5, 6 e 7, della legge della Regione Veneto n. 7 del 2016. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Augusto Antonio BARBERA, Redattore Carmelinda MORANO, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017. Il Cancelliere F.to: Carmelinda MORANO