per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  3,  ottavo
comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica),  nella  parte  in
cui non prevede  che,  nell'ipotesi  di  lavoratore  che  abbia  gia'
maturato i requisiti assicurativi e contributivi  per  conseguire  la
pensione e percepisca  contributi  per  disoccupazione  nelle  ultime
duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della  pensione,
la pensione liquidata non possa essere comunque  inferiore  a  quella
che  sarebbe  spettata,  al  raggiungimento  dell'eta'  pensionabile,
escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi  di  contribuzione
per disoccupazione relativi alle ultime  duecentosessanta  settimane,
in  quanto  non  necessari  ai  fini  del  requisito  dell'anzianita'
contributiva minima; 
    2) dichiara l'inammissibilita' della  questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 3, ottavo comma,  della  legge  n.  297  del
1982,  nella   parte   in   cui   non   prevede   il   diritto   alla
«neutralizzazione» dei periodi di contribuzione per disoccupazione  e
per integrazione salariale anche  oltre  i  limiti  del  quinquennio,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38  della  Costituzione,
dal Tribunale ordinario  di  Ravenna,  in  funzione  di  giudice  del
lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 aprile 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO