per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibile l'intervento dei Comuni di Alezio, Castri', Copertino, Cutrofiano, Giurdignano, Leverano, Melissano, Melpignano, Minervino, Presicce, San Cesario di Lecce, Taurisano, Carpignano Salentino, Castrignano del Capo, Cursi, Melendugno, Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 8, della legge della Regione Puglia 30 dicembre 2011, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), nella parte in cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota massima del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi». Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Daria de PRETIS, Redattore Carmelinda MORANO, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017. Il Cancelliere F.to: Carmelinda MORANO