per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara inammissibile  l'intervento  dei  Comuni  di  Alezio,
Castri', Copertino,  Cutrofiano,  Giurdignano,  Leverano,  Melissano,
Melpignano, Minervino, Presicce, San  Cesario  di  Lecce,  Taurisano,
Carpignano  Salentino,  Castrignano  del  Capo,  Cursi,   Melendugno,
Poggiardo, Soleto, Sternatia, Surano e Tiggiano; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 8,
della  legge  della  Regione  Puglia  30   dicembre   2011,   n.   38
(Disposizioni per la formazione del bilancio  di  previsione  2012  e
bilancio pluriennale 2012-2014 della Regione Puglia), nella parte  in
cui prevede che «[a]gli scarti e ai sovvalli di impianti di selezione
automatica, riciclaggio e compostaggio si applica l'aliquota  massima
del tributo speciale per il conferimento  in  discarica  dei  rifiuti
solidi». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Daria de PRETIS, Redattore 
                   Carmelinda MORANO, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2017. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Carmelinda MORANO