per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 74 del decreto  legislativo  26
marzo 2001, n. 151 (Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
materia di tutela e sostegno della maternita' e della  paternita',  a
norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.  53),  sollevate,
in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 31, 38 e 117, primo comma,  della
Costituzione,  quest'ultimo  in  relazione  agli   artt.   14   della
Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo  e  delle
liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,  ratificata
e resa esecutiva con legge  4  agosto  1955,  n.  848,  1  del  Primo
Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, 21  della  Carta  dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata  a  Nizza  il  7
dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007,  e  6  del
Trattato sull'Unione  europea,  dal  Tribunale  ordinario  di  Reggio
Calabria,  in  funzione  di  giudice  del  lavoro,  e  dal  Tribunale
ordinario di Bergamo, in funzione  di  giudice  del  lavoro,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                   Alessandro CRISCUOLO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA