per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  29,  della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5  dicembre  2005,
n. 29 (Normativa organica in materia di attivita'  commerciali  e  di
somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale
16 gennaio 2002,  n.  2  «Disciplina  organica  del  turismo»),  come
modificata  dall'art.  1,  della   legge   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia 8  aprile  2016,  n.  4  (Disposizioni  per  il
riordino e la semplificazione della normativa  afferente  il  settore
terziario, per  l'incentivazione  dello  stesso  e  per  lo  sviluppo
economico); 
    2) dichiara, in via conseguenziale, ai sensi dell'art. 27,  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 29-bis della legge regionale n. 29 del 2005; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  30  della
legge regionale n. 29 del 2005, come  modificato  dall'art.  3  della
legge regionale n. 4 del 2016 e successivamente  dall'art.  14  della
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 9  dicembre  2016,
n. 19 (Disposizioni per l'adeguamento e  la  razionalizzazione  della
normativa regionale in materia di commercio); 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 3,
della legge regionale n. 4 del 2016, limitatamente alla parte in  cui
prevede che ai «centri commerciali naturali»  possano  aderire  anche
«la Camera di commercio e il Comune competente per territorio»; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  72,  comma
1, della legge regionale n. 4 del 2016; 
    6)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  15,  comma  1,  lettera  c),  della  legge
regionale n. 4  del  2016,  promossa  in  riferimento  all'art.  117,
secondo comma, lettera e), Cost., e agli artt.  4  e  6  della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), con il ricorso indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  19,  comma  1,  lettera  a),  della  legge
regionale n. 4 del 2016, promossa in riferimento all'art. 117,  primo
e secondo comma, lettera e), Cost., e agli artt. 4 e  6  della  legge
costituzionale n. 1 del 1963, con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 aprile 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA