per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3,
della legge della Regione Puglia 8 ottobre 2014,  n.  41  (Misure  di
tutela delle aree colpite da  xylella  fastidiosa),  come  sostituito
dall'art. 1 della legge della Regione Puglia 11 aprile  2016,  n.  7,
recante «Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure
di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)»; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Puglia n. 41 del
2014, come sostituito dall'art. 1 della legge della Regione Puglia n.
7 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in
riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43, 117, primo comma, in  relazione
agli artt.  43  e  49  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, e  120  della  Costituzione,  con  il  ricorso  indicato  in
epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della  legge  della  Regione
Puglia n. 41 del 2014, come sostituito dall'art. 1 della legge  della
Regione Puglia n. 7 del 2016, promosse dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.,
con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA