per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  12,  comma
4-bis, della legge della Regione Campania 28  dicembre  2009,  n.  19
(Misure urgenti per il rilancio economico,  per  la  riqualificazione
del patrimonio esistente, per la prevenzione del  rischio  sismico  e
per la semplificazione amministrativa), come sostituito dall'art.  8,
comma 1, lettera l), della legge  della  Regione  Campania  5  aprile
2016, n. 6 (Prime misure per la razionalizzazione della spesa  e  per
il rilancio della economia  campana  -  Legge  collegata  alla  legge
regionale di stabilita' per l'anno  2016),  nella  parte  in  cui  fa
riferimento «alla stessa legge» anziche' «alla disciplina edilizia ed
urbanistica vigente»; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 21, comma 1, lettera d), della  legge  della
Regione Campania n. 6 del 2016, promossa, in riferimento all'art 117,
terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    3) dichiara estinto il processo relativamente alle  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 17, commi dal 3 al 6, dell'art.
19, comma 10, e dell'art. 22, comma 4, lettera a), della legge  della
Regione Campania n. 6 del 2016, promosse dal Presidente del Consiglio
dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA