per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43,
recante «Contrasto alla diffusione  del  gioco  d'azzardo  patologico
(GAP)», sollevate  dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  la
Puglia, sezione staccata di Lecce, in riferimento all'art. 117, commi
secondo, lettera h), e terzo,  della  Costituzione,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria l'11 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA