per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibili    le    questioni    di    legittimita'
costituzionale del combinato disposto dell'art. 24,  comma  3,  primo
periodo, del decreto-legge 6  dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011,  n.  214,  come  interpretato  dall'art.  2,   comma   4,   del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101  (Disposizioni  urgenti  per  il
perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione  nelle  pubbliche
amministrazioni),  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 2, comma 21, della legge  8  agosto
1995, n.  335  (Riforma  del  sistema  pensionistico  obbligatorio  e
complementare),  sollevate  dal  Tribunale  ordinario  di  Roma,   in
riferimento agli artt. 3, 11, 37, primo comma, e  117,  primo  comma,
della Costituzione, agli artt. 11  e  117,  primo  comma,  Cost.,  in
relazione all'art. 157 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea, all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e all'art. 2 della direttiva 5 luglio  2006,  n.  2006/54/CE,
recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante
l'attuazione del principio delle pari opportunita' e della parita' di
trattamento fra uomini e donne in materia di  occupazione  e  impiego
(rifusione)», con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA