per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondate le questioni di legittimita'  costituzionale
dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento  3  giugno
2015, n. 9, recante «Disposizioni  per  l'assestamento  del  bilancio
annuale 2015 e pluriennale  2015-2017  della  Provincia  autonoma  di
Trento  (legge  finanziaria  provinciale  di   assestamento   2015)»,
promosse, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettera e), e
terzo, e 119, secondo comma, della Costituzione, oltre  che  all'art.
73 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del  testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri,  con
il ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 22 maggio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA