per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  88  della
legge della Regione Liguria 30 dicembre 2015, n. 29,  recante  «Prime
disposizioni per la  semplificazione  e  la  crescita  relative  allo
sviluppo economico, alla formazione e lavoro, al  trasporto  pubblico
locale,  alla  materia  ordinamentale,  alla   cultura,   spettacolo,
turismo,  sanita',  programmi  regionali  di  intervento   strategico
(P.R.I.S.), edilizia, protezione della  fauna  omeoterma  e  prelievo
venatorio (Collegato alla legge di stabilita' 2016)», che ha aggiunto
il comma 8-bis all'art. 16  della  legge  della  Regione  Liguria  1°
luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per  la  protezione  della  fauna
omeoterma e per il prelievo venatorio); 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  89,  comma
1, della legge della Regione Liguria n. 29 del 2015, che ha  inserito
il comma 1-bis nell'art. 18 della legge della Regione Liguria  n.  29
del 1994; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  92  della
legge della Regione Liguria n. 29  del  2015,  nella  parte  in  cui,
sostituendo l'art. 35, comma 9, della legge della Regione Liguria  n.
29 del 1994, consente il recupero dei capi feriti con le  armi  anche
fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio
venatorio; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  93  della
legge della Regione Liguria n. 29  del  2015,  nella  parte  in  cui,
sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria  n.
29 del 1994, consente di ricorrere ai  piani  di  abbattimento  della
fauna  selvatica  anche  quando  l'ISPRA  non  abbia  preventivamente
verificato l'inefficacia dei metodi ecologici; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  93  della
legge della Regione Liguria n. 29  del  2015,  nella  parte  in  cui,
sostituendo l'art. 36, comma 2, della legge della Regione Liguria  n.
29 del 1994, consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte
di «cacciatori riuniti in  squadre  validamente  costituite,  nonche'
cacciatori in possesso della qualifica  di  coadiutore  al  controllo
faunistico o di selecontrollore». 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA