per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale, promosse dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe; 1) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 61 e 67, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», promosse, in riferimento agli artt. 36 e 37 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), nonche' al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi da 65 a 69, in combinato disposto con l'art. 1, comma 638, della legge n. 208 del 2015, promossa, in riferimento agli artt. 36 e 37 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, in relazione all'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, nonche' al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA