per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale, promosse dalla Regione siciliana  con
il ricorso indicato in epigrafe; 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 61 e 67, della  legge  28  dicembre
2015, n. 208, recante «Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016)»,
promosse, in riferimento  agli  artt.  36  e  37  del  regio  decreto
legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto  della
Regione  siciliana),  in  relazione  all'art.  2  del   decreto   del
Presidente della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074  (Norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   siciliana   in   materia
finanziaria), nonche' al principio  di  leale  collaborazione,  dalla
Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi da 65 a 69, in  combinato  disposto
con l'art. 1, comma 638, della legge n. 208 del  2015,  promossa,  in
riferimento agli artt. 36 e 37 del  r.d.lgs.  n.  455  del  1946,  in
relazione all'art.  2  del  d.P.R.  n.  1074  del  1965,  nonche'  al
principio di leale collaborazione, dalla  Regione  siciliana  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 giugno 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA