per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2016)», promossa, in riferimento all'art. 104 del  d.P.R.  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige),  dalla
Provincia autonoma di Bolzano, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n.
208 del 2015, promosse, in riferimento  agli  artt.  104  e  107  del
d.P.R. n. 670 del 1972, 27 della legge 5 maggio 2009, n.  42  (Delega
al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in   attuazione
dell'articolo 119 della Costituzione) e 3 della  Costituzione,  dalla
Provincia autonoma di Trento, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto periodo, della legge n.
208 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3,  5,  119  e  120
Cost., 48, 49 e 50 della legge costituzionale 31 gennaio 1963,  n.  1
(Statuto speciale della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia),  27  della
legge n. 42 del  2009,  9  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione),  nonche'
al  principio  di  leale  collaborazione,  dalla   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208  del  2015,
promosse, dalla Regione autonoma Sardegna, in riferimento all'art. 24
Cost., con il ricorso indicato in epigrafe, e,  in  riferimento  agli
artt. 7 e 8  della  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3
(Statuto speciale per la Sardegna), con la memoria depositata in data
18 aprile 2017; 
    5)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n.  208
del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, Cost.,
36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione
dello statuto della Regione siciliana), e  2  del  d.P.R.  26  luglio
1965, n. 1074  (Norme  di  attuazione  dello  Statuto  della  Regione
siciliana in materia finanziaria), dalla Regione  siciliana,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    6)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n.  208
del 2015, promosse, in riferimento gli artt. 97, 117, quarto comma, e
118 Cost., 5, comma 1, lettera  g),  della  legge  costituzionale  20
aprile 2012,  n.  1  (Introduzione  del  principio  del  pareggio  di
bilancio nella Carta costituzionale), e 11 della  legge  n.  243  del
2012, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208  del  2015,
come modificato dall'art. 1, comma 528, della legge 11 dicembre 2016,
n. 232 (Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), promossa,  in
riferimento all'art. 119 Cost., dalla regione Veneto, con la  memoria
depositata il 18 aprile 2017; 
    8)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 680, quarto e quinto periodo, della
legge n. 208 del 2015, promosse, in  riferimento  all'art.  3  Cost.,
dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato
in epigrafe; 
    9)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208  del  2015,
promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 81, sesto comma, 116,  117,
primo comma, in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la
legge 4 agosto 1955, n. 848, e terzo comma, 119 e 136 Cost., 7, 8, 54
e 56 della legge costituzionale n. 3 del 1948, 9 della legge  n.  243
del 2012, nonche' al principio di leale collaborazione, dalla Regione
autonoma Sardegna, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    10)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 680, della legge n. 208  del  2015,
promosse, in riferimento agli artt. 97, primo  comma,  119,  primo  e
sesto comma, Cost., e 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla  Regione
siciliana, con il ricorso indicato in epigrafe; 
    11)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 680, 681 e 682, della legge n.  208
del 2015, promosse, in riferimento  agli  artt.  3,  32,  117,  terzo
comma, e 119 Cost., nonche' al principio di leale collaborazione,  di
cui agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione Veneto,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 luglio 2017. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE