per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con il ricorso in epigrafe; 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 1, comma 363, primo periodo, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,  promossa,  in
riferimento agli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, e 118  della
Costituzione, nonche' al principio di leale  collaborazione,  di  cui
agli artt. 5 e 120 Cost., dalla Regione  Veneto  con  il  ricorso  in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA