per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1,
della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale
a rete per la protezione  dell'ambiente  e  disciplina  dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale), nella parte  in
cui trova applicazione  nei  confronti  delle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 5,
della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui  applica  anche  alle
Province autonome le tariffe stabilite  dal  Ministero  dell'ambiente
per le attivita' ulteriori svolte dalle agenzie provinciali; 
    3) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 7,
della legge n. 132 del 2016, nella parte in  cui  non  contempla  una
clausola di salvaguardia  che  consenta  alle  Province  autonome  di
modificare la propria legislazione secondo le  disposizioni  in  esso
contenute, in conformita' allo statuto speciale e alle relative norme
di attuazione; 
    4) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1,
della legge n. 132 del 2016, nella parte in  cui,  disponendo  che  i
direttori generali delle  agenzie  sono  nominati  «tra  soggetti  di
elevata  professionalita'  e  qualificata  esperienza   nel   settore
ambientale che non ricoprano incarichi politici  elettivi  a  livello
dell'Unione europea, nazionale o regionale, che non siano  componenti
della giunta regionale, che non rivestano l'ufficio di  presidente  o
di assessore nella giunta provinciale, di sindaco o di assessore o di
consigliere comunale nei comuni con popolazione  superiore  a  20.000
abitanti, che non siano amministratori  o  dipendenti  di  imprese  o
societa' di produzione di beni o servizi che partecipano ad attivita'
o programmi dell'ISPRA o delle agenzie, che  non  siano  titolari  di
altri incarichi  retribuiti,  che  non  siano  stati  condannati  con
sentenza passata in giudicato ne' interdetti dai pubblici uffici», e'
applicabile anche alle Province autonome; 
    5) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 1
e 3, della legge n. 132 del 2016, nella parte in cui prevedono che il
d.P.R.  relativo  alle  modalita'  di  individuazione  del  personale
incaricato e  degli  interventi  ispettivi,  al  codice  etico,  alle
competenze del personale ispettivo  e  ai  criteri  generali  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  ispettive,  si  applichi  anche   alle
Province autonome; 
    6) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
2, della legge n. 132 del 2016, nella parte in  cui,  stabilendo  che
restano efficaci le  vigenti  disposizioni  regionali  e  provinciali
«fino alla entrata in vigore delle disposizioni  attuative»,  dispone
la diretta applicazione della legge statale alle Province autonome; 
    7) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art.  16,  comma
4, secondo periodo, della legge n. 132 del 2016, nella parte  in  cui
stabilisce che le Province autonome devono  recepire  l'intera  legge
statale, anziche' limitarsi ad imporre un  onere  di  adeguamento  ai
principi fondamentali della normativa censurata; 
    8)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1 della legge  n.  132  del  2016,  promossa
dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento all'art. 8, numero
1, e all'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione  del
testo  unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti  lo   statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige), con il ricorso iscritto  al  n.
54 del registro ricorsi 2016; 
    9)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 4, della legge  n.  132  del  2016,
promossa  dalle  Province  autonome  di  Bolzano  e  di  Trento   con
riferimento agli artt. 8, 9 e 16 del d.P.R. n. 670  del  1972,  e  al
principio di leale collaborazione, con i ricorsi iscritti al n. 54  e
al n. 55 del registro ricorsi 2016; 
    10)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge  n.  132  del  2016,
promossa  dalle  Province  autonome  di  Bolzano  e  di  Trento   con
riferimento all'art. 8, numero 1  del  d.P.R.  n.  670  del  1972,  e
all'art. 2 del d.lgs. 18 marzo 1992,  n.  266  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  il
rapporto tra  gli  atti  legislativi  statali  e  leggi  regionali  e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento), con i ricorsi iscritti al  n.  54  e  al  n.  55  del
registro ricorsi 2016; 
    11)  dichiara  non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge n.  132  del  2016,
promossa  dalle  Province  autonome  di  Bolzano  e  di  Trento   con
riferimento agli artt. 8 e 9, 53 e 54, comma 1, numero 3, del  d.P.R.
n. 670 del 1972, all'art. 117, sesto comma,  della  Costituzione,  in
combinato disposto  con  l'art.  10  della  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte  seconda  della
Costituzione), e agli artt. 2 e 4 del d.lgs. n. 266 del  1992  [Norme
di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
concernenti il rapporto tra gli  atti  legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento], con i ricorsi iscritti al  n.  54  e  al  n.  55  del
registro ricorsi 2016; 
    12)  dichiara  non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 15, commi 2, 3 e 4, della legge n.  132  del
2016, promossa dalle Province autonome di Bolzano  e  di  Trento  con
riferimento gli artt. 8, 9, 75, 75-bis, comma 3-bis, e 79, 103, 104 e
107 del d.P.R. n. 670 del 1972, agli artt. 2 e 4 del  d.lgs.  n.  266
del 1992, al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione  dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige  in  materia  di  finanza
regionale e provinciale), all'art. 27 della legge 5 maggio  2009,  n.
42  (Delega  al  Governo  in  materia  di  federalismo  fiscale,   in
attuazione dell'articolo  119  della  Costituzione),  con  i  ricorsi
iscritti al n. 54 e al n. 55 del registro ricorsi 2016. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA