per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale, a far tempo dal 31 luglio 2007, dell'art. 7 comma 2, della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d'impatto ambientale), nella parte in cui esclude dalla procedura di verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale le strade extraurbane secondarie di dimensioni pari o inferiori a 5 km. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA