per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale,  a  far  tempo  dal  31
luglio 2007, dell'art. 7 comma 2, della legge della Regione Veneto 26
marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei  contenuti  e  delle  procedure  di
valutazione d'impatto ambientale), nella parte in cui  esclude  dalla
procedura di verifica di assoggettabilita' a valutazione  di  impatto
ambientale le strade extraurbane  secondarie  di  dimensioni  pari  o
inferiori a 5 km. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 20 ottobre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA