per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1,
della legge della Regione Umbria  17  agosto  2016,  n.  10,  recante
«Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n.
11 (Testo unico in materia di Sanita' e Servizi sociali) e alla legge
regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di
bilancio 2015 in materia di entrate e di  spese  -  Modificazioni  ed
integrazioni di leggi regionali)»; 
    2)  dichiara  la  cessazione   della   materia   del   contendere
relativamente alla questione di legittimita' costituzionale dell'art.
7, comma 1, della medesima legge regionale n. 10 del 2016. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA