per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, della legge della Regione Umbria 17 agosto 2016, n. 10, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanita' e Servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)»; 2) dichiara la cessazione della materia del contendere relativamente alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1, della medesima legge regionale n. 10 del 2016. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 10 novembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA