per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  62-quater,  comma   1-bis,   del   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico  delle  disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative), introdotto  dall'art.  1,
comma 1, lettera f), numero 1), del decreto legislativo  15  dicembre
2014, n. 188 (Disposizioni in  materia  di  tassazione  dei  tabacchi
lavorati,  dei  loro  succedanei,  nonche'  di  fiammiferi,  a  norma
dell'articolo 13 della legge 11 marzo 2014,  n.  23),  sollevata,  in
riferimento   all'art.   97   della   Costituzione,   dal   Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con le  ordinanze  indicate  in
epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 62-quater, comma 1-bis, del  d.lgs.  n.  504
del 1995, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 32 e 53,  primo
comma, Cost., dal TAR Lazio con le ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 15 novembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA