per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimita' costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi, 1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali), nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), non prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e modalita' di attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»; 2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, prevede «, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»; 3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge n. 164 del 2016, che sostituisce l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con i ricorsi indicati in epigrafe; 4) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 164 del 2016, che modifica l'art. 10, comma 3, della legge n. 243 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 48, 49, 51, 52 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), all'art. 119, primo, secondo e sesto comma, Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con il ricorso indicato in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giancarlo CORAGGIO, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA