per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata a separate pronunce la decisione delle altre  questioni
di legittimita' costituzionale promosse con  i  ricorsi  indicati  in
epigrafe; 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge 12 agosto 2016, n. 164 (Modifiche alla  legge
24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci  delle
regioni e degli enti locali), nella  parte  in  cui,  nel  sostituire
l'art.  10,  comma  5,  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   243
(Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio
ai sensi dell'articolo 81,  sesto  comma,  della  Costituzione),  non
prevede la parola «tecnica», dopo le parole «criteri e  modalita'  di
attuazione» e prima delle parole «del presente articolo»; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1,
lettera c), della legge n. 164 del 2016,  nella  parte  in  cui,  nel
sostituire l'art. 10, comma 5, della legge n. 243 del  2012,  prevede
«, ivi incluse le modalita' attuative del  potere  sostitutivo  dello
Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle  regioni  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano»; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge  n.  164
del 2016, che sostituisce l'art. 10, comma 5, della legge n. 243  del
2012, promossa, in riferimento all'art. 136 della Costituzione, dalle
Province autonome di Trento e di Bolzano  e  dalla  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Südtirol, con i ricorsi indicati in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge  n.  164
del 2016, che modifica l'art. 10, comma 3, della  legge  n.  243  del
2012, promossa, in riferimento agli artt. 48, 49, 51, 52 della  legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della  Regione
Friuli-Venezia Giulia), all'art. 119, primo, secondo e  sesto  comma,
Cost., in relazione all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre
2001,  n.  3  (Modifiche  al  titolo  V  della  parte  seconda  della
Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia,  con  il
ricorso indicato in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA