per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  10  della
legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza),  nella
parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la  persona
incapace di  soddisfare  tale  adempimento  in  ragione  di  grave  e
accertata condizione di disabilita'; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 2, del d.P.R. 12 ottobre  1993,  n.
572 (Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio  1992,  n.  91,
recante nuove norme sulla cittadinanza) e dell'art. 25, comma 1,  del
d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per  la  revisione  e  la
semplificazione  dell'ordinamento  dello  stato   civile,   a   norma
dell'articolo 2, comma 12, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127),
sollevata dal giudice tutelare del Tribunale ordinario di Modena, con
l'ordinanza in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 7 dicembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA