per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 69, comma  7,  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
dipendenze   delle   amministrazioni   pubbliche),   sollevata,    in
riferimento all'art. 117,  primo  comma,  della  Costituzione,  dalla
Corte di cassazione, sezioni unite civili, con  l'ordinanza  indicata
in epigrafe; 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs.  n.  165  del  2001,
sollevata,  in  riferimento  all'art.   117,   primo   comma,   della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania,
con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 69, comma 7, del d.lgs.  n.  165  del  2001,
sollevata,  in  riferimento  all'art.   117,   primo   comma,   della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA