per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 552, comma 1, lettera  f),  del
codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli  artt.  3,
24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Spoleto e dal
Tribunale  ordinario  di  Pistoia,  con  le  ordinanze  indicate   in
epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                     Giorgio LATTANZI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA