per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara non fondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 829, terzo comma, del  codice  di  procedura  civile,  come
sostituito dall'art. 24 del decreto legislativo 2 febbraio  2006,  n.
40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione  in  funzione  nomofilattica  e  di  arbitrato,  a   norma
dell'articolo 1, comma 2,  della  L.  14  maggio  2005,  n.  80),  in
combinato disposto con l'art.  27,  comma  4,  del  medesimo  decreto
legislativo,  sollevata  dalla  Corte  di  appello  di   Milano,   in
riferimento agli artt. 3 e 41  della  Costituzione,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA