per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  3  del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504  (Riordino  dell'imposta
unica  sui  concorsi  pronostici   e   sulle   scommesse,   a   norma
dell'articolo 1, comma 2, della  legge  3  agosto  1998,  n.  288)  e
dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge 13 dicembre  2010,  n.
220, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2011)», nella  parte  in
cui prevedono che - nelle annualita' d'imposta precedenti al  2011  -
siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e  sulle
scommesse le ricevitorie operanti per  conto  di  soggetti  privi  di
concessione. 
    2)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma  1,  lettera  b),  numero  3),  del
d.lgs. n. 504 del 1998, sollevata, in riferimento agli artt. 3  e  53
Cost., dalla Commissione  tributaria  provinciale  di  Rieti  con  le
ordinanze indicate in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998 e dell'art.  1,
comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, nella parte in cui
prevedono che - nelle annualita' d'imposta successive al 2011 - siano
assoggettate  all'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  e  sulle
scommesse le ricevitorie operanti per  conto  di  soggetti  privi  di
concessione, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla
Commissione tributaria provinciale di Rieti con le ordinanze indicate
in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA