per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6,  commi  1  e  10,  del  decreto-legge  22
ottobre 2016, n. 193 (Disposizioni urgenti in materia fiscale  e  per
il  finanziamento  di  esigenze   indifferibili),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016,  n.  225,  promossa,  in
riferimento agli artt. 117, terzo e quarto  comma,  e  119,  primo  e
secondo comma, della Costituzione,  dalla  Regione  Toscana,  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 6-ter del d.l. n. 193 del 2016,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  225  del  2016,  promossa,  in
riferimento agli artt. 117,  terzo  e  quarto  comma,  119,  primo  e
secondo comma, e 3, Cost., dalla  Regione  Toscana,  con  il  ricorso
indicato in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giancarlo CORAGGIO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA