per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma 5, del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che il pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non superiore a tre anni, anziche' a quattro anni. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA