per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 656, comma  5,
del codice di procedura penale, nella parte in cui si prevede che  il
pubblico ministero sospende l'esecuzione della pena detentiva,  anche
se costituente residuo di maggiore pena, non superiore  a  tre  anni,
anziche' a quattro anni. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                             e Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA