per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione Siciliana 12 agosto 2014, n. 21 (Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilita' regionale". Disposizioni varie) e dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53 della Costituzione, ed all'art. 36 del regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana), convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Mario Rosario MORELLI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA