per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 22,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Siciliana 12 agosto 2014, n.  21  (Assestamento  del  bilancio  della
Regione per  l'anno  finanziario  2014.  Variazioni  al  bilancio  di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche
alla  legge  regionale  28   gennaio   2014,   n.   5   "Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale". Disposizioni varie) e dell'art. 1, comma 487, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2014)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53  della
Costituzione, ed all'art. 36 del regio decreto legge 15 maggio  1946,
n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della   Regione   Siciliana),
convertito in legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  2,  dalla
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per  la  Regione  Siciliana,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA