per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1,  commi
1 e 2; 8; 9; 10; 11 e 12 della legge della Regione  Abruzzo  7  marzo
2017,  n.  16  (Rendiconto  generale  per  l'esercizio  2013.   Conto
finanziario,  conto  generale  del  patrimonio  e  nota  illustrativa
preliminare); 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale delle residue disposizioni della medesima  legge  reg.
n. 16 del 2017. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA