per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riservata  a  separate  pronunce  la  decisione  delle  ulteriori
questioni  di  legittimita'  costituzionale  promosse  dalla  Regione
Veneto con il ricorso indicato in epigrafe; 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
85, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232  (Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019), nella parte in cui non prevede  che  il  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  il  quale   sono
individuate le Regioni ammesse alla ripartizione, sono  assegnate  le
risorse disponibili e sono  stabiliti  i  criteri  di  selezione  dei
progetti sia adottato d'intesa con la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
    2) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
627, della legge n. 232 del 2016, nella parte in cui non prevede  che
il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo con il quale sono determinati i criteri di accesso  al  Fondo
per la rievocazione storica sia adottato d'intesa con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                     Silvana SCIARRA, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA