per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   manifestamente   inammissibili   le    questioni    di
legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 2, della legge  della
Provincia  autonoma  di  Trento  23  ottobre  2014,  n.  9  (Riordino
dell'attivita'  statistica  e  disciplina  del   sistema   statistico
provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in
materia  di  promozione  di  prodotti  agricoli   a   basso   impatto
ambientale, e della legge  provinciale  sui  lavori  pubblici  1993),
sollevate, in riferimento all'art. 8, primo comma, numeri 1)  e  17),
del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige) e all'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa  di
Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Franco MODUGNO, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 13 aprile 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE