per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della  legge
24 marzo 2001, n. 89 (Previsione  di  equa  riparazione  in  caso  di
violazione  del  termine  ragionevole   del   processo   e   modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile) -  come  sostituito
dall'art. 55, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83 (Misure urgenti per la crescita  del  Paese),  convertito,  con
modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134 - nella parte in cui
non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere  proposta
in pendenza del procedimento presupposto. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE