per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi: 
    1) dichiara inammissibile la  costituzione  della  parte  privata
Fratelli Calamaio di Calamaio Ettore & C. snc; 
    2)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 83 della legge  della  Regione  Siciliana  7
maggio 2015, n.  9  (Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per
l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale), nella parte  in  cui  ha
introdotto  il  comma  8  dell'art.  12  della  legge  della  Regione
Siciliana  15  maggio  2013,  n.  9  (Disposizioni  programmatiche  e
correttive per l'anno 2013. Legge di stabilita' regionale)  sollevate
dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in  riferimento
all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione  all'art.
1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi  il
20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848, con le
ordinanze indicate in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana n.  9
del 2015, nella parte in cui ha modificato il comma  1  dell'art.  12
della legge della Regione Siciliana n.  9  del  2013,  sollevate  dal
Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia in riferimento agli
artt. 53 e 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana n.  9
del 2015, nella parte in cui ha introdotto il comma  8  dell'art.  12
della legge della Regione Siciliana n.  9  del  2013,  sollevate  dal
Tribunale amministrativo regionale  per  la  Sicilia  in  riferimento
all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                 Augusto Antonio BARBERA, Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 26 aprile 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE