per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    1)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 464-quater, comma 1, del codice di procedura
penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, sesto comma, 25,
secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale
ordinario di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale degli artt.  464-quater  e  464-quinquies  cod.  proc.
pen., sollevate, in riferimento all'art. 27,  secondo  comma,  Cost.,
dal medesimo Tribunale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 168-bis, secondo e terzo comma,  del  codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma,  Cost.,
dal medesimo Tribunale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 
    4)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale  dell'art.  464-quater,  comma  4,  cod.  proc.  pen.,
sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101 e  111,  secondo  comma,
Cost., dal medesimo Tribunale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                             e Redattore 
                    Filomena PERRONE, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2018. 
 
                           Il Cancelliere 
                       F.to: Filomena PERRONE