per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 464-quater, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 111, sesto comma, 25, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Grosseto, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 464-quater e 464-quinquies cod. proc. pen., sollevate, in riferimento all'art. 27, secondo comma, Cost., dal medesimo Tribunale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 168-bis, secondo e terzo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 25, secondo comma, Cost., dal medesimo Tribunale, con l'ordinanza indicata in epigrafe; 4) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 464-quater, comma 4, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 97, 101 e 111, secondo comma, Cost., dal medesimo Tribunale, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2018. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente e Redattore Filomena PERRONE, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 27 aprile 2018. Il Cancelliere F.to: Filomena PERRONE